Con la presente si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o
sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie
durante la vigenza dell’incarico.
Le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far
recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili.
A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno
modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato,
eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:
• Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale
docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo
determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
• D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012,
n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente
comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e
saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente
alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di
fruire delle ferie”.
L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art.
13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per
esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti
delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che
testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente
atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012
convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del
14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot.
40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo
nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come
le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche
quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.1
In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a
presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni ( Natale,
Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza
di attività didattiche programmate).
I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di
n.6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.
Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità
sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione
possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).
Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare
indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di
sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.
La presente informativa è parte integrante della modulistica della presa di servizio e, quindi,
i docenti a T.D. con contratto sino al 30 giugno 2025, sono tenuti a firmarla contestualmente alla
firma contratto.
Circolare 10
Informativa sulla fruizione delle ferie
Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D. a.s. 2024/2025
Fernando Rizza
Dirigente Scolastico